Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che

 

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rende possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato;

          b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero;

          c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo è disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

          d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);

          e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; sono documentate in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o di scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non sono presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.