1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero;
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo è disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione sono note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; sono documentate in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o di scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non sono presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.